Art. 9.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 30-quater è abrogato;

          b) all'articolo 47-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 01, le parole: «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale,

 

Pag. 59

professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati»;

              2) il comma 1.1 è abrogato;

              3) al comma 1-bis, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

          c) l'articolo 50-bis è abrogato;

          d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato.